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Abusi Edilizi e acquisizione al Patrimonio Comunale: quando non è gratuita?

lentepubblica.it • 7 Settembre 2017

piccolo-abuso-edilizio1Acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva: quando non è gratuita?


 

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva per la quale non si sia ottemperato all’ordinanza di rimessione in pristino non può essere disposta nei confronti del proprietario in due casi: o quando questi risulti, in modo inequivocabile, estraneo all’abuso commesso, ovvero quando risulti che egli, dopo esserne venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.

 

Gli appellanti, rispettivamente genitori e figlio, sono proprietari di un terreno sito a Santa Maria a Vico, in via Nazionale, distinto al catasto di quel comune al foglio 11, particella 5003, sul quale il figlio esercita dal 1994 un’attività di deposito giudiziale di autoveicoli: si tratta degli autoveicoli incidentati, ovvero per qualsiasi altra ragione sottoposti a sequestro, che devono rimanere custoditi a disposizione dell’Autorità giudiziaria che procede.

 

Il Comune avrebbe dovuto necessariamente ordinare la rimessione in pristino.

 

In primo luogo, la sentenza di questo Consiglio n. 1099/2014 citata in premesse ha annullato il permesso di costruire in questione, perché le opere assentite erano radicalmente incompatibili con la destinazione agricola della zona in cui il manufatto è localizzato, classificata come «zona E3».

 

Il punto è coperto dal giudicato, né per vero gli appellanti lo hanno contestato in questa sede.

 

E’allora evidente che l’annullamento fu disposto per un vizio sostanziale; si tratta poi, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata, di un vizio in concreto non emendabile. Ciò si ricava dal testo della norma.

 

Infatti, la sanatoria di cui all’art. 38 è equiparata al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 dello stesso T.U. e quindi deve ritenersi soggetta alla regola della cd doppia conformità (sul punto, C.d.S. sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2123). Tale requisito manca però in radice ove, come nella specie, l’intervento di cui si tratta risulta in origine incompatibile con la destinazione di zona.

 

In secondo luogo, si deve escludere che la rimessione in pristino fosse impossibile, tanto in linea di fatto, perché secondo logica anche la pavimentazione che forma un piazzale di sosta si può rimuovere senza particolari difficoltà, quanto in linea di diritto, perché il trasferimento delle cose sequestrate da un luogo di custodia all’altro è autorizzabile qualora la si chieda, in base a pacifica interpretazione degli artt. 676 e 520 c.p.c. nonché degli artt. 259 e 104 disp. att. c.p.p.

 

In allegato il testo della Sentenza.

 

 

 

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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